Titolo II Gli Organi istituzionali


Art. 10
Organi istituzionali

Sono organi del Comune il consiglio, il sindaco e la giunta.


Art. 11
Durata in carica e tutela

Il consiglio comunale, il sindaco e gli assessori durano in carica per il periodo previsto dalla legge ed assicura no la funzione degli organi fino all’insediamento dei successori, fatte salve diverse disposizioni espressamente previste dalla legge.


Art. 12
Obbligo di astensione

I componenti degli organi comunali debbono astenersi dal prendere parte alle riunioni ed alle deliberazioni quando vengono trattati argomenti relativi a se stessi, al coniuge e a loro parenti o affini sino al quarto grado.
Il divieto di cui al comma precedente comporta anche l’obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.
L’obbligo di astensione si applica ai provvedimenti normativi o generali quali i piani urbanistici soltanto nei casi in cui sussiste una correlazione diretta e immediata fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del l’amministrazione o di parenti o affini fino a quarto grado.
Detti componenti debbono astenersi inoltre dal prendere parte, direttamente o indirettamente, a servizi, esazioni, forniture e/o appalti nell’interesse dell’ente o delle istituzioni soggette all’amministrazione o al controllo del l’ente stesso.


Art. 13
Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni

Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, delle determinazioni dei responsabili dei servizi, dei provvedimenti sindacali, dei provvedimenti del direttore generale, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico; il segretario comunale è responsabile delle pubblicazioni.
Le deliberazioni del consiglio e della giunta sono pubblicate mediante affissione di copia integrale di essa al l’albo e diventano esecutive nei modi e termini di legge.


Capo I
Il consiglio comunale


Art. 14
Elezione – Composizione – Durata

Il consiglio comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
Le norme relative alla elezione, alla durata in carica, alla cessazione anticipata, alla composizione, alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge.
I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.


Art. 15
Autonomia del consiglio

Il consiglio comunale è dotato di propria autonomia funzionale organizzativa e finanziaria.
Il regolamento ne fissa le relative modalità.
I consiglieri comunali hanno la possibilità di trasformare il gettone di presenza in indennità di funzioni, sempre che tale regime di indennità comporti per l’ente pari o minore spesa.
Il regolamento ne fissa le relative modalità.


Art. 16
Prerogative dei consiglieri

I consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l’intera collettività comunale.
I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all’espletamento del proprio mandato nonché copia degli atti relativi, nei limiti e con le modalità stabiliti dal regolamento.
Tale esercizio dovrà essere esercitato nel rispetto della tutela della privacy.
I consiglieri hanno diritto di iniziativa nelle materie di competenza del consiglio; hanno altresì diritto di presentare interrogazioni e mozioni che esercitano nelle forme previste dal regolamento. La risposta alle interrogazioni è obbligatoria.
Il diritto di iniziativa si esercita sotto forma di proposta di deliberazione. La proposta, formalmente redatta dal consigliere, con l’ausilio degli uffici competenti in materia, è trasmessa al presidente del consiglio che, acquisiti i pareri obbligatori e preventivi dei responsabili dei servizi e della commissione consiliare permanente competente, la iscrive all’ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio.
Il Comune nella tutela dei propri diritti ed interessi assicura l’assistenza in sede processuale ai consiglieri in ogni stato e grado di giudizio purché non sussista conflitto di interessi con l’ente.


Art. 17
Convalida degli eletti e surrogazione dei consiglieri

Alla convalida dei consiglieri proclamati eletti provvede il consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
Ove non vengano sollevate questioni di ineleggibilità o di incompatibilità, il consiglio provvede con votazione complessiva e palese. In caso contrario procede con votazione singola e palese alla sostituzione dei consiglieri non convalidati.
Il consigliere che non intervenga senza giustificato motivo a tre sedute consecutive viene dichiarato decaduto previa contestazione scritta da parte del presidente su istanza di un componente del consiglio o di un elettore. Il consiglio pronunzia la decadenza dei consiglieri, sentiti gli interessati con un preavviso di giorni 10, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale nell’esercizio di un ampia facoltà di apprezzamento in ordine alla fondatezza, serietà e rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione delle assenze.
Alla surrogazione dei consiglieri cessati dalla carica per qualsiasi causa successivamente alla convalida, provvede analogamente il consiglio. Le dimissioni presentate dai consiglieri, una volta presentate e registrate al protocollo generale del Comune, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d’atto.


Art. 18
Gruppi consiliari

Il regolamento stabilisce le modalità di costituzione, la durata, il funzionamento dei gruppi consiliari e l’esercizio delle prerogative ad essi stessi conferite dalle leggi o regolamento.
Il regolamento, altresì, disciplina le modalità di assegnazioni delle risorse e strutture necessarie all’esercizio delle proprie funzioni.


Art. 19
Conferenza permanente dei capigruppo

1. Nella prima seduta del consiglio comunale successiva a quella d’insediamento, i gruppi consiliari, costituiti in conformità al regolamento, comunicano alla presidenza il consigliere da ciascuno di essi eletto presidente del gruppo.
2. I presidenti dei gruppi consiliari costituiscono una commissione consiliare permanente nell’ambito della quale ciascun presidente, per le decisioni ed i pareri che comportino votazioni, esercita diritto di voto proporzionale al numero dei consiglieri componenti il suo gruppo. La commissione è coordinata dal presidente del consiglio ed assume la denominazione di “Conferenza permanente dei capigruppo”.
3. Il regolamento determina i poteri della commissione, ne disciplina l’organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.


Art. 20
Competenze del consiglio

1. Il consiglio comunale è l’organo deliberativo che nel rispetto delle leggi vigenti rappresenta la collettività comunale, determina l’indirizzo politico-amministrativo del Comune e ne controlla l’attuazione.
Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi e dal presente statuto.
2. In particolare spettano al consiglio comunale:
a) gli statuti dell’ente e delle aziende speciali, i regolamenti;
b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
c) la definizione dei criteri generali sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
d) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative:
e) l’istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
f) l’assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell’ente locale a società di capitali, l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
g) l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;
h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
i) la contrazione dei mutui non previsti in atti fondamentali dal consiglio e l’emissione dei prestiti obbligazionari;
l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili, alla somministrazione e fornitura al Comune di beni e servizi a carattere continuativo;
m) definisce degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
n) l’adozione, su proposta della giunta municipale, del bilancio di mandato. Tale mandato sarà approvato dall’organo consiliare entro 6 mesi dal uso insediamento.
3. Il consiglio comunale provvede alla convalida dei consiglieri e decide sulle questioni di ineleggibilità e di incompatibilità ai sensi di legge.
4. Verifica e controlla le attività fatte oggetto dei propri atti d’indirizzo. Approva a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune il regolamento contenente le norme per il funzionamento del consiglio e delle commissioni.
5. Le potestà consiliari non possono essere delegate ad altri organi, né da questi esercitate.


Art. 21
Commissioni speciali e permanenti

Il consiglio può istituire commissioni speciali con il compito di esperire inchieste e indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferirne al consiglio stesso, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell’attività del Comune.
E’ fatto obbligo a tutti i responsabili dei servizi del Comune, nonché degli enti o aziende da esso istituiti, di fornire alle predette commissioni tutti i dati, i documenti e le documentazioni richiesti, senza vincolo di segreto.
Le commissioni di cui sopra sono nominate, con voto palese, dal consiglio comunale nel suo seno e in esse devono essere rappresentati tutti i gruppi politici presenti nel consiglio stesso, a meno di espressa rinuncia.
Il consiglio comunale può costituire al suo interno commissioni permanenti, con funzioni consultiva e obbligatoria sugli atti fondamentali di sua competenza stabilendo il numero e le attribuzioni, con deliberazione adottata nella prima seduta successiva a quella dell’elezione del presidente del consiglio comunale.
Le commissioni consiliari permanenti sono costituite dai consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale e voto plurimo, complessivamente tutti i gruppi.
I gruppi designano i componenti delle commissioni, in proporzione alla loro consistenza numerica, entro 20 giorni dalla loro deliberazione di cui al primo comma e entro lo stesso termine li comunicano al presidente del consiglio comunale.
La conferenza dei capigruppo esamina le designazioni pervenute e provvede a coordinarle in modo da rendere la composizione proposta per ciascuna commissione con forme ai criteri indicati dal regolamento.
Spetta al presidente del consiglio attivare le commissioni consiliari.
Il presidente del consiglio iscrive all’ordine del giorno della prima riunione del consiglio comunale la costituzione delle commissioni consiliari permanenti che viene effettuata con votazione in forma palese.
Il presidente di ciascuna commissione è eletto dalla stessa, nel proprio seno, con le modalità previste dal regolamento, garantendo alle minoranze le presidenze più importanti aventi funzioni di controllo e di garanzia.
Il presidente del consiglio, il sindaco, gli assessori, nonché i consiglieri che non fanno parte delle commissioni possono partecipare od essere invitati alle riunioni senza diritto di voto.
Il regolamento determina funzioni e poteri delle commissioni, ne disciplina l’organizzazione ed assicura nelle forme più idonee la pubblicità dei lavori e degli atti.


Art. 22
Commissione consiliare permanente di controllo e garanzia – Istituzione

1. Per assicurare l’organico e tempestivo esercizio delle funzioni di controllo è istituita la commissione consiliare permanente di controllo e garanzia alla quale è attribuito il compito di effettuare le verifiche periodiche e di presentare al consiglio, tramite il presidente che provvede ad iscriverle all’ordine del giorno, relazioni illustrate dei risultati dell’attività esercitata.
2. La composizione e l’elezione della commissione consiliare permanente di controllo e di garanzia sono stabilite dal consiglio in modo da assicurare, con criteri proporzionali, la partecipazione spettante alla maggioranza ed alla opposizione in rapporto ai consiglieri dai quali sono costituite.
3. Il presidente della commissione è il consigliere di minoranza che abbia ottenuto il maggiore numero di voti e a parità di voti il più anziano di età. Sono nulli i voti eventualmente attribuiti ai consiglieri di altri gruppi.
4. Il regolamento determina i poteri della commissione per l’esercizio delle competenze alla stessa attribuite dal primo comma e ne disciplina l’organizzazione e le forme di pubblicità.


Art. 23
Convocazione e sedute del consiglio

Il presidente convoca con propria determinazione il consiglio comunale fissandone la data per le riunioni ordinarie e straordinarie. Stabilisce l’ordine del giorno contenente l’elenco degli argomenti da trattare, dandone la precedenza alle proposte del sindaco compatibilmente con gli altri adempimenti previsti dalla legge e/o dallo statuto. L’avviso scritto, con l’allegato ordine del giorno, degli argomenti da trattare, deve essere consegnato al domicilio dei consiglieri almeno 5 giorni prima della data stabilita per l’adunanza o, nei casi d’urgenza, anche ventiquattro ore prima. La consegna deve risultare da apposita relata di notifica.
E’ obbligatorio per i consiglieri eletti entro dieci giorni dalla proclamazione comunicare alla segreteria generale la scelta di un domicilio eletto nel Comune.
Nel caso di richiesta da parte di un quinto dei consiglieri in carica, il presidente è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a 20 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.
La prima convocazione è disposta entro 15 giorni dal la proclamazione degli eletti.
L’ordine del giorno viene pubblicato all’albo pretorio contestualmente alla notifica ai consiglieri e sino all’inizio della seduta del consiglio allo scopo di portare a conoscenza del pubblico il giorno dell’adunanza.
Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi stabiliti dalla legge o dal regolamento.


Art. 24
Presidenza delle sedute consiliari

Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all’elezione con voto segreto nel suo seno di un presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Con la stessa procedura il consiglio comunale elegge un vice presidente.
In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente, ed in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, dal consigliere anziano presente nella seduta.
Per gravi violazioni dei propri doveri istituzionali che compromettono il buon esercizio della funzione e ne viziano la neutralità possono essere revocati gli incarichi di presidente e di vice presidente su proposta di revoca adeguatamente motivata sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati posta in discussione entro i successivi 10 giorni dal deposito al protocollo generale. La proposta di revoca, con votazione segreta e separata, è approvata se ottiene i voti della maggioranza assoluta di consiglieri assegnati all’ente.
Il vice presidente o il consigliere anziano, qualora la revoca viene presentata anche per il vice presidente, convoca e presiede la seduta in cui viene posta in discussione la proposta o le proposte di revoca.
Nella stessa seduta in cui viene approvata la revoca si deve procedere all’elezione del presidente ed eventualmente del vice presidente ai sensi delle vigenti norme di legge.
La prima convocazione del consiglio comunale è di sposta dal presidente del consiglio uscente.
Qualora il presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria del l’assemblea fino all’elezione del presidente.
Nell’ipotesi di omissione degli atti di cui ai precedenti commi, il segretario comunale ne dà tempestiva comunicazione all’Assessorato regionale degli enti locali per il controllo sostitutivo.
Il presidente presiede il consiglio, ne dirige il dibattito e, nell’esercizio di tale funzione, è investito di potere discrezionale per mantenere l’ordine, l’osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.
Il presidente ha facoltà di sospendere e di sciogliere l’adunanza, nei casi previsti dalla legge o dal regolamento, con provvedimento motivato e trascritto nel processo verbale.
Nelle sedute pubbliche il presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso chiunque del pubblico sia causa di disordine.
In caso di assenza o impedimento del presidente la seduta è presieduta dal vice presidente e, in mancanza, dal consigliere anziano.
Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio comunale. Il sindaco e i membri della giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.


Art. 25
Validità delle sedute e delle deliberazioni

Il consiglio delibera con l’intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati all’ente per legge.
La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un’ora della seduta.
Qualora anche alla ripresa dei lavori dovesse venir meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l’intervento di 1/3 dei consiglieri assegnati per legge all’ente.
Nella seduta di prosecuzione non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all’ordine del giorno.
Le deliberazioni vengono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti, salvi i casi per i quali la legge, lo statuto o il regolamento richiedano una maggioranza speciale.
Il regolamento stabilisce gli argomenti per la cui trattazione le adunanze devono tenersi in forma segreta.


Art. 26
Votazioni

I componenti del consiglio votano ad alta voce per appello nominale o per alzata e seduta salvo i casi stabiliti espressamente dalla legge. Le deliberazioni concernenti questioni che implichino apprezzamenti o giudizi sulle qualità o sul comportamento di persone o elezioni a cariche vengono adottate a scrutinio segreto.
Le schede bianche, le non leggibili, le nulle e gli astenuti si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
Il presidente proclama l’esito delle votazioni effettuate; egli è assistito da tre scrutatori scelti fra i consiglieri ad inizio di seduta tra i propri componenti.
E’ consentito altresì sia per le operazioni per le quali è previsto il voto palese, sia per quelle per cui è previsto il voto segreto, con esclusione di quelle nelle quali è prevista l’indicazione di nomi, l’utilizzo di impianti per la votazione elettronica.


Art. 27
Verbale delle sedute

Il segretario comunale partecipa alle riunioni del consiglio con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne redige il verbale, che sottoscrive unitamente al presidente ed al consigliere anziano.
Il verbale riporta i punti principali della discussione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta, la indicazione nominativa dei consiglieri che nelle votazioni palesi hanno votato contro o si sono astenuti dalla votazione.
Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constatare del suo voto e dei motivi del medesimo, altresì ha diritto di fare dichiarazioni da riportarsi integralmente nel verbale delle sedute.
I processi verbali delle sedute precedenti vengono messi a disposizione dei consiglieri, nei termini di legge, prima della seduta in cui sono proposti per l’approvazione.
I consiglieri hanno diritto di inserire in essi delle rettificazioni che in ogni caso, prima dell’inserimento, devo no essere approvate a maggioranza dei presenti.
Le rettificazioni vengono riportate nella delibera di approvazione dei processi verbali. I processi verbali vengono dati per letti. Si procederà all’eventuale lettura di esse a richiesta del singolo consigliere.
Il regolamento disciplina l’esercizio delle funzioni del segretario comunale, la cui partecipazione consultiva, re ferente e di assistenza è richiesta dal presidente del consiglio per iniziativa propria e dei componenti il consiglio.
Il segretario comunale, quando ritenga utile informare il consiglio su aspetti giuridici, tecnico-amministrativi e finanziario – contabile relativi agli argomenti in trattazione, richiede al presidente di poter procedere in tal senso.
Le informazioni date dal segretario vengono riportate fedelmente sul relativo verbale.
Il segretario designa gli impiegati che devono coadiuvarlo in consiglio.


Art. 28
Deliberazioni del consiglio

Nessuna proposta di deliberazione può essere posta in votazione se non sia stata iscritta all’ordine del giorno della seduta. Ogni proposta di deliberazione, corredata della firma del proponente e del responsabile del procedimento, nonché del parere di regolarità tecnica e di quello contabile, se comporta spese, e del parere della commissione consiliare permanente competente, qualora istituite, nei casi previsti dal regolamento, deve essere depositata unitamente agli atti e alla documentazione di riferimento, a disposizione dei consiglieri almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza del consiglio; ove il consiglio venga convocato d’urgenza, il termine è ridotto a ventiquattro ore.
Prima di presentare le proposte di delibere “piano regolatore generale, bilancio, piano triennale delle opere pubbliche”, convocare un’assemblea pubblica cittadina, con fini consuntivi e di indirizzo.
Il parere della commissione consiliare permanente deve essere reso entro 8 giorni dalla trasmissione al proprio ufficio della proposta di deliberazione, salvo i casi stabiliti dalla legge o dai regolamenti.


Art. 29
Albo delle presenze dei consiglieri

E’ istituito l’albo delle presenze dei consiglieri comunali alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni. L’albo sarà tenuto ed aggiornato dal responsabile del servizio affari consiliari, nell’ambito del settore segreteria generale e sarà consultabile dalla cittadinanza.


Art. 30
Regolamento del consiglio comunale

Il consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa secondo le modalità stabilite nel relativo regolamento comunale, che disciplina in particolare:
a) il funzionamento del consiglio e, qualora istituite, la composizione ed il funzionamento delle commissioni permanenti e speciali, che possono avere funzioni conoscitive, consultive, di garanzia e di controllo, referenti, redigenti, di inchiesta e di indagine;
b) la pubblicità dell’attività consiliare e delle commissioni che può essere temporaneamente esclusa soltanto per esigenze di salvaguardia dell’ordine pubblico e della riservatezza di persone o gruppi;
c) le modalità di partecipazione alle riunioni delle commissioni, in qualità di uditori con diritto di parola ma non di voto, di persone diverse dai consiglieri comunali, da questi ultimi espressamente delegati;
d) i procedimenti relativi alle nomine ed alle designazioni di competenza consiliare, determinando, per ciascun candidato, i requisiti di competenza, professionalità e accertando la non appartenenza all’associazione i cui fini siano in contrasto con la costituzione e con le leggi statali e regionali in materia;
e) le modalità di esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti delle istituzioni, delle aziende speciali, delle società per azioni e a responsabilità limitata a partecipazione comunale, dei concessionari di pubblici servizi;
i) i procedimenti relativi ai rapporti tra il consiglio e i soggetti collettivi e le imprese che esercitano la loro attività nel territorio;
g) la costituzione, il funzionamento e le strutture dei singoli gruppi consiliari, l’istituzione e le attribuzioni della conferenza dei capigruppo;
h) le modalità di esercizio del diritto dei gruppi consiliari di presentare proposte al consiglio;
i) la presentazione, la discussione e la votazione di interrogazioni e mozioni, ordini del giorno da parte dei consiglieri e dei gruppi consiliari;
j) i poteri del presidente per mantenere l’ordine della seduta;
k) i casi tassativi di utilizzo della sala consiliare da parte di organismi diversi dal consiglio comunale;
l) la disciplina e le modalità di attribuzione di forniture, attrezzature e risorse finanziarie per il proprio funzionamento e per quello di gruppi consiliari e delle commissioni regolarmente costituite, nonché delle risorse economiche attribuite alla presidenza del consiglio per il suo funzionamento.


Art. 31
Cessazione dalla carica del consiglio

La cessazione del consiglio comunale per dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei componenti o per altra causa comporta la nomina da parte dell’Assessore regionale per gli enti locali per la temporanea amministrazione di un commissario, il quale resterà in carica sino al rinnovo degli organi comunali per scadenza naturale.
Nell’ipotesi in cui le dimissioni dalle cariche comportino la decadenza degli organi comunali, la comunicazione dell’avvenuto deposito della manifestazione di volontà alla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo ed all’Assessorato regionale degli enti locali compete al segretario comunale.
Le competenze del sindaco, della giunta e del consiglio sono esercitate da un commissario nominato da parte dell’Assessore regionale per gli enti locali.
Le nuove elezioni avranno luogo nella prima tornata utile.


Capo II
Sindaco e giunta municipale


Art. 32
Modalità di elezione del sindaco e di nomina della giunta

Il sindaco è eletto, a suffragio universale e diretto, dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune e con le modalità previste dalle leggi vigenti.
Il sindaco dura in carica per il tempo stabilito dalle leggi vigenti ed è immediatamente rieleggibile secondo i limiti e le modalità fissate dalle leggi stesse.
Il sindaco eletto nomina la giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all’atto della presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio comunale ed alla carica di sindaco.
La giunta è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non superiori ad 1/3, arrotondato aritmeticamente, dei componenti il consiglio comunale e fino ad un massimo di sedici unità.
La composizione della giunta viene comunicata, entro dieci giorni dall’insediamento, in seduta pubblica, al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni.
Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro 10 giorni dalla nomina.
Gli assessori ed i consiglieri comunali non possono essere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del proprio Comune, né essere nominati o eletti come componenti di organi consultivi del Comune.
Gli assessori cessano dalla carica per morte, dimissioni, revoca, decadenza.
Possono essere sospesi e/o rimossi dalla carica nei casi previsti dalla legge. La carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere comunale. Il consigliere comunale che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro 10 giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione decade dalla carica di assessore. La dichiarazione di opzione formalizzata comporta la cessazione della carica non prescelta.
Sono incompatibili le cariche di sindaco e di assessori comunali con quella di componente della Giunta regionale.
Non possono far parte della giunta il coniuge, i parenti ed affini fino al secondo grado del sindaco.
Il consiglio comunale può discutere nel proprio seno una mozione di censura nei confronti degli assessori che nell’ambito delle proprie attribuzioni non svolgono con competenza e partecipazione il proprio ruolo.
Il sindaco nomina, tra gli assessori, il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, nonché nel caso di sospensione dell’esercizio della funzione adottata secondo l’art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche. Qualora si assenti o sia impedito anche il vice sindaco, fa le veci del sindaco in successione il componente la giunta più anziano di età.
Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta. In tal caso, egli deve, entro 7 giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento.
Contemporaneamente alla revoca, il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori entro 7 giorni. Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della giunta.
Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale, alla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo ed all’Assessorato regionale degli enti locali.
Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal 65% dei consiglieri assegnati.
In questo caso il consiglio comunale cessa dalla carica con le modalità dell’art. 11 della legge regionale 11 settembre 1997, n. 35.
La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
La cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimenti permanenti comporta la cessazione dalla carica della rispettiva giunta ma non del consiglio che rimane in carica fino a nuove elezioni che si svolgono contestualmente rispettivamente alle elezioni del sindaco da effettuare nel primo turno elettorale utile.


Art. 33
Funzioni della giunta

La giunta concorre all’attuazione dell’indirizzo politico amministrativo dell’ente ed è responsabile verso il consiglio nell’attuazione dei programmi da esso approvati.
Riferisce annualmente al consiglio comunale sulla propria attività e sui risultati conseguiti, ha poteri di impulso e di proposizione nei confronti del consiglio, nonché poteri di indirizzo e di controllo sui servizi del personale.
Compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge alla competenza del consiglio comunale e che non rientrano nelle competenze previste dalla legge o dallo statuto, del sindaco, dei funzionari dirigenti e del direttore generale.
Impartisce direttive ai dirigenti sui criteri e le finalità cui essi devono ispirarsi nell’esercizio dell’attività gestionale connessa agli incarichi dirigenziali ad essi attribuiti.
Tali direttive sono comunicate per iscritto al segretario e, ove nominato, al direttore generale che vigilerà sulla loro ottemperanza.
L’attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori, per l’attività svolta nell’ambito delle deleghe loro individualmente assegnate dal sindaco con apposito provvedimento.
Spettano alla giunta qualora non si tratti di mera attuazione regolamentare o indirizzo espresso o che non siano consentiti in atti di programmazione o di gestione generali i seguenti atti:
a) acquisti, alienazioni, appalti ed in generale tutti i contratti;
b) contributi.
Adotta in via esclusiva:
c) regolamento e programma delle assunzioni del personale;
d) regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
e) sottoscrizione di quote di capitali non di maggioranza in società costituite ai sensi dell’art. 32, lett. f), della legge 8 giugno 1990, n. 142;
f) le deliberazioni relative all’utilizzazione del fondo di riserva, da comunicare all’organo consiliare;
g) predispone lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio annuale presentandoli al consiglio comunale per le deliberazione che questo competono;
h) definisce in base alla proposta del direttore generale ove nominato o, in caso contrario, sentita la conferenza dei responsabili dei servizi, il piano esecutivo di gestione dell’esercizio di cui all’art. 11 dell’ordinamento contabile e finanziario;
i) autorizza la costituzione in giudizio dell’ente in tutti i casi necessari per promuovere, transigere, resistere e conciliare le liti.


Art. 34
Funzionamento della giunta

La giunta è convocata dal sindaco, che fissa gli oggetti all’ordine del giorno della seduta.
Il sindaco presiede, dirige e coordina l’attività della giunta e assicura l’unità dell’indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
Saranno solo presentate all’esame della giunta le proposte corredate dalla firma dell’assessore competente per materia e del responsabile del procedimento, nonché del parere di regolarità tecnico e di quello contabile, se comporta spese.
La giunta delibera con l’intervento della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti.


Art. 35
Sedute della giunta

Le sedute della giunta non sono pubbliche, salvo che essa non disponga diversamente e comunque in sede deliberante sono riservate ai suoi membri; alle sedute possono essere invitati i revisori dei conti, funzionari e impiegati per fornire chiarimenti e notizie in relazione agli argomenti posti in discussione.
Il segretario generale partecipa alle riunioni della giunta e ne redige il verbale che sottoscrive unitamente al sindaco ed all’assessore anziano per età degli assessori presenti.


Art. 36
Attività degli assessori

Gli assessori svolgono attività preparatoria dei lavori della giunta e presentano, nell’ambito delle deleghe loro attribuite, le proposte formulate dai servizi, verificando che le stesse rientrino nella attuazione del programma del sindaco e nei criteri generali di indirizzo approvati dal consiglio.
Gli assessori forniscono ai capi settore funzionari responsabili dei servizi gli indirizzi politici per la predisposizione delle proposte di loro iniziativa da sottoporre all’esame degli organi di Governo.
L’attività degli assessori è promossa e coordinata dal sindaco.


Il sindaco


Art. 37
Funzioni, distintivo e giuramento

Il sindaco è capo dell’amministrazione ed ufficiale del Governo.
Il sindaco rappresenta il Comune, sovrintende all’andamento generale dell’ente, provvede a dare impulso e a coordinare l’attività degli organi comunali; dirige l’attività della giunta, mantenendone l’unità di indirizzo politico-amministrativo e assicurandone la rispondenza agli atti di indirizzo del consiglio.
Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dallo statuto e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e quello del Comune, da portarsi a tracolla.
Prima di assumere le funzioni il sindaco presta giuramento dinanzi al consiglio comunale all’atto dell’insediamento.


Art. 38
Elezioni del sindaco

Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune e con le modalità previste dalle leggi vigenti.
La durata della carica del sindaco è fissata dalla legge regionale.


Art. 39
Attribuzioni del sindaco

Il sindaco quale capo dell’amministrazione e organo monocratico elettivo:
a) nomina la giunta, entro 10 giorni dalla proclamazione, comprendendo anche gli assessori proposti al l’atto della presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio comunale ed alla carica di sindaco;
b) convoca e presiede la giunta; distribuisce gli affari, su cui la giunta deve deliberare, tra i membri della medesima in relazione alle deleghe attribuite;
c) compie tutti gli atti di amministrazione che dalle leggi o dallo statuto o dai regolamenti non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, degli organi di decentramento, del segretario generale, dei dirigenti e del direttore generale;
d) rappresenta il Comune nell’assemblea dei consorzi costituiti per la gestione associata di uno o più servizi; può nominare per detta incombenza un proprio delegato. Nelle stesse forme può revocare la delega nominando contestualmente il nuovo delegato.
In caso di successione nella carica di sindaco, il nuovo sindaco può revocare e sostituire rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, anche prima della scadenza del relativo incarico;
e) promuove la conclusione di accordi di program ma e svolge gli altri compiti connessi;
f) nomina i componenti degli organi consultivi del Comune nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dalle leggi e dallo statuto comunale;
g) nomina il direttore generale secondo i criteri previsti dal regolamento per l’organizzazione degli uffici, dei servizi e del personale, ai sensi dell’art. 51 bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, aggiunto dell’art. 6, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127 così come recepite dalle leggi regionali 11 dicembre 1991, n. 48 e n. 23 del 7 settembre 1998;
h) nomina il segretario comunale scegliendolo nel l’apposito albo;
i) conferisce e revoca al segretario comunale se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni del direttore generale;
j) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dallo statuto e dal regolamento in base ad esigenze effettive e verificabili;
k) conferisce incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all’amministrazione in numero massimo di 2 in possesso del titolo di laurea ai sensi dell’art. 14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, relazionando annualmente al consiglio comunale sull’attività degli stessi;
l) provvede sui ricorsi in opposizione contro il rifiuto dell’accesso ai documenti amministrativi, ai sensi del l’art. 28 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
m) provvede, nell’ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare la esplicazione dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
n) indice i referendum comunali;
o) il sindaco, nell’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e di sovrintendenza dell’attività amministrativa, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti anche riservati e può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale;
p) egli compie gli atti con conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del consiglio comunale o del direttore generale, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune;
q) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società per azioni cui partecipa il Comune, svolgono la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio comunale e in coerenza con gli obiettivi e indirizzi di P. E. G.;
r) sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentati del Comune presso enti, aziende e istituzioni.


Art. 40
Deleghe

Il sindaco ha la facoltà di assegnare ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega, anche generica, a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.
Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma il sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui agli assessori spettano poteri di indirizzo e di controllo. Il sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
Le deleghe di cui al presente articolo e le eventuali modificazioni delle stesse devono essere fatte per iscritto.
Nell’esercizio delle attività delegate gli assessori sono responsabili di fronte al sindaco e a loro si applicano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.


Art. 41
Attribuzioni del sindaco quale ufficiale del Governo

Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b) all’emanazione degli atti che sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine pubblico e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il prefetto.
Il sindaco, o chi ne esercita le funzioni, ove non adempia ai compiti di cui al precedente comma, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al commissario eventualmente inviato dal prefetto per l’adempimento delle funzioni stesse.


Art. 42
Potere di ordinanza del sindaco

Il sindaco adotta ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.
Il sindaco quale ufficiale di Governo adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di edilizia, polizia locale ed igiene per motivi di sanità o di sicurezza pubblica.
Per l’esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica.
Ove l’ordinanza adottata ai sensi del comma 2 sia rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all’ordine impartito, il sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui fossero eventualmente incorsi.


Capo III
Responsabilità


Art. 43
Responsabilità degli amministratori e del personale

Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
Il sindaco, il vice sindaco, il segretario generale, il direttore generale, i dirigenti e/o i responsabili degli uffici e dei servizi, che vengano a conoscenza direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del precedente comma 2 devono farne denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o al direttore generale la denuncia è fatta a cura del sindaco.
Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nel l’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcirlo.
Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dall’amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi.
La responsabilità personale nell’amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, che nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l’amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all’atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.
Ai dipendenti comunali, fatte salve le norme vigenti in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile si applicano, in materia di responsabilità disciplinare e di controversie di lavoro, le disposizioni del regolamento sull’organizzazione e, per quanto in esso non previsto, le norme di cui agli artt. 2106 del codice civile all’art. 7, commi 1, 5 e 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300 del titolo IV del decreto legislativo n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quanto dettano in materia gli artt. 409 e seguenti del c.p.c. e il contratto-quadro sulla conciliazione nel pubblico impiego in vigore.


Art. 44
Responsabilità degli agenti contabili

Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle vigenti leggi.

Pagina aggiornata il 12/11/2024

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri