Capo I
Uffici e servizi – Organizzazione
Art. 98
Autonomia normativa ed organizzativa
1. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dal l’ordinamento delle autonomie locali, provvede a definire la struttura organizzativa dell’ente, le funzioni e le competenze degli organi, la dotazione organica, le procedure di accesso, l’organizzazione e gestione del personale adottando, nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ed adeguandolo periodicamente e quando risulti necessario, a seguito di modifiche delle funzioni da esercitare.
2. L’esercizio dell’autonomia normativa ed organizzativa del Comune è soggetto ai principi affermati dallo statuto e dall’ordinamento degli uffici dei servizi ed ai limiti determinati sia dalla propria capacità di bilancio, sia dalle esigenze relative all’esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti allo stesso attribuiti, valutati in base alla situazione esistente ed alla previsione della programmazione triennale.
Art. 99
Indirizzo politico e gestione amministrativa
1. L’amministrazione dell’ente si esplica attraverso il perseguimento di specifici obiettivi e deve essere improntata al raggiungimento di più elevati livelli di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, attraverso:
a) l’organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b) l’analisi e individuazione della produttività, del grado di efficacia ed efficienza dell’attività svolta da ciascuna struttura dell’apparato;
c) l’individuazione dei livelli di responsabilità, strettamente collegati all’ambito di autonomia decisionale dei diversi soggetti;
d) il superamento della rigida separazione delle competenze nella suddivisione del lavoro e il conseguimento della più ampia flessibilità delle strutture e del personale, nonché della massima comunicazione e collaborazione tra le strutture dell’ente.
2. Gli organi elettivi del Comune esercitano i poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, attraverso la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e la successiva verifica della rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
Compete al sindaco, all’assessore delegato al ramo e alla giunta emanare direttive ai dirigenti, al fine dell’esercizio della funzione di verifica e controllo sugli atti aventi rilevanza esterna e a rilevante contenuto di discrezionalità.
3. Ai dirigenti spetta la direzione degli uffici e servizi e compete l’adozione dei provvedimenti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di in dirizzo degli organi elettivi, compresi gli atti che impegnano il Comune verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, con autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane e strumentali.
Sono responsabili, in via esclusiva, della correttezza dell’attività amministrativa, dell’efficienza della gestione e dei risultati della stessa.
Capo II
Uffici – Servizi – Ordinamento
Art. 100
Organizzazione degli uffici e dei servizi
1. Sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e di quelli stabiliti nel presente statuto, nonché ispirandosi a criteri di efficienza, funzionalità ed economicità di gestione, la giunta municipale adotta il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, attraverso il quale sono definite le linee fondamentali del l’organizzazione degli uffici e dei servizi e delle dotazioni organiche complessive del personale.
2. Le linee fondamentali dell’organizzazione sono ispirate ai seguenti criteri:
a) corrispondenza funzionale dell’organizzazione ai programmi di attività per realizzarli con efficienza, efficacia e tempestività;
b) adozione di modelli strutturali idonei al collegamento unitario dell’organizzazione, costituendo una rete informatica che assicuri la massima rapidità e completezza del flusso di comunicazioni interne, di trasmissione degli atti e realizzi collegamenti esterni utili per il miglior funzionamento dell’ente;
c) conseguimento della più elevata flessibilità operativa e gestionale;
d) attribuzione ad un unico ufficio della responsabilità complessiva di ciascun procedimento;
e) adozione delle misure più idonee per garantire l’imparzialità e la trasparenza dell’azione amministrativa;
f) attuazione completa e con i criteri più avanzati delle disposizioni in materia di semplificazioni dei procedimenti e documenti amministrativi;
g) adozione di misure organizzative per agevolare i rapporti con i cittadini e con gli utenti, attraverso il miglioramento delle prestazioni, la riduzione e predeterminazione dei tempi di attesa, l’invio di istanze e documenti per via telematica e postale, di richieste a mezzo telefax e telefono ed il recapito, a richiesta e senza aggravio per il Comune, di atti e documenti al domicilio del l’interessato;
h) adozione di iniziative programmate e ricorrenti per la formazione e l’aggiornamento del personale, compreso quello con qualifiche dirigenziali, provvedendo all’adeguamento dei programmi formativi per contribuire all’arricchimento della cultura professionale dei dipendenti;
i) armonizzazione degli orari dei servizi e delle aperture degli uffici con le esigenze degli utenti;
l) attivazione e potenziamento dell’ufficio per le relazioni con il pubblico e dello sportello unico delle imprese;
k) ogni altra disposizione relativa all’organizzazione, alla direzione degli uffici e servizi, alla gestione del personale all’esercizio delle funzioni dei dirigenti e secondo l’art. 51, che è compresa nel regolamento.
Art. 101
Unità di progetto-gruppi di lavoro-strutture di staff
1. Per lo sviluppo di nuovi servizi e/o per il raggiungimento di particolari obiettivi o la soluzione di problemi specifici con contenuti ad alta complessità tecnico-amministrativa, ai quali l’amministrazione richiede di dover dare particolare attenzione e priorità, nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi verrà prevista la costituzione di strutture organizzative speciali, con carattere temporaneo, quali: unità di progetto o gruppi di lavoro, unità o strutture di staff alle dirette dipendenze del sindaco per il raggiungimento di specifici o straordinari obiettivi anche a carattere temporaneo.
2. Fra le strutture di cui al comma precedente, sarà prevista la costituzione di un ufficio posto alle dirette di pendenze del sindaco e della giunta, per l’esercizio di funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, nonché di apposito ufficio di staff per l’espletamento delle funzioni riconnesse al controllo strategico ed al controllo di gestione.
A tali strutture potranno essere assegnati dipendenti comunali avvero, qualora ciò non risulti possibile ed il Comune disponga delle risorse necessarie collaboratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai quali si applica il contratto di lavoro del personale degli enti locali e le altre disposizioni previste dall’art. 5, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dall’art. 1, lett. H), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e, successivamente, modificato dall’art. 3, comma 2, della legge regionale n. 779/98, n. 23.
Art. 102
Attività degli uffici e dei servizi – Semplificazione
1. Il Comune adotta tutti i provvedimenti disposti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, come introdotto nella Regione siciliana dalla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, in materia di procedimento amministrativo, effettuando periodicamente la revisione del regolamento comunale sia per l’aggiornamento dei procedimenti nello stesso previsti, sia per la costante riduzione dei tempi stabiliti per il loro espletamento, stabilendo tutte le mi su re agevolate applicabili nell’interesse dei cittadini, consentendo che le richieste siano presentate anche per via telematica ed informatica, che analoghe procedure siano adottate, ove possibile, per le integrazioni degli atti e delle notizie e per la comunicazione all’interessato del l’esito del procedimento.
2. Il Comune applica le disposizioni per la semplificazione amministrativa, le dichiarazioni sostitutive, l’acquisizione diretta di certificati ed ogni altra misura che ha per fine di rendere più agevole, rapido ed economico, il rapporto fra i cittadini e l’amministrazione comunale, tenuto conto di quanto disposto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455, nonché dalle leggi: 15 febbraio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni; 15 maggio 1997, n. 127; 16 giugno 1998, n. 191; il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, per parti ancora in vigore. Dispone l’adozione di misure organizzative che consentano lo snellimento delle attività istruttorie in ogni settore di attività del Comune ed in particolare nel funzionamento dello sportello unico delle imprese, dell’ufficio per le relazioni conduce e regola i tempi di attesa e le modalità di accesso agli sportelli. Attua il ricorso alle conferenze dei servizi per ridurre i tempi dei procedimenti amministrativi e promuove accordi di programma per assicurare la realizzazione di opere d’interesse pubblico generale.
3. Entro 12 mesi dall’entrata in vigore dello statuto i dirigenti o responsabili del servizio procedono alla revisione dei regolamenti che per l’oggetto prevalente rientrano nelle loro competenze, eventualmente con la partecipazione dei dirigenti e responsabile di altri settori interessati, eliminino procedure, vincoli, limitazioni, di vie ti che non risultino più utili e giustifica provvedendo alla riduzione degli adempimenti dei cittadini a quelli indispensabili per gli stessi e per l’organizzazione della comunità. Entro il termine suddetto il testo riformato dei regolamenti, con una documentazione di raffronto con quello finora vigente, deve pervenire al presidente del consiglio comunale.
4. Ogni altra attività, servizio, ufficio del Comune sono gestiti perseguendo le finalità di cui ai precedenti commi, operando con il fine di facilitare il cittadino nei suoi rapporti con l’ente, adottando ogni misura per rendere più sicura, socialmente protetta la vita nella comunità. Il conseguimento di questo obiettivo ha carattere prioritario in ogni azione, attività, iniziativa del Comune ed i risultati conseguiti da ciascun settore costituiranno motivo di valutazione dell’operato del dirigente o del responsabile del servizio.
Capo III
Direzione e responsabilità degli uffici e dei servizi
Art.103
Il direttore generale
1. Il sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato rinnovabile, la cui durata non può eccedere quella del mandato del sindaco dal quale è stato nominato.
Il sindaco, nel procedere alla nomina del direttore generale, contestualmente disciplina, secondo le norme previste dal presente e seguente articolo e dal regolamento e rapporti tra il segretario ed il direttore, nel rispetto dei loro autonomi e distinti ruoli.
2. Quando non sia nominato il direttore generale le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco, ai sensi del disposto di cui all’art. 51 bis, comma 4, della legge n. 142/90, introdotto dall’art. 6 della legge n. 127/97, e recepito dalla Regione siciliana con legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, al segretario comunale che deve accettarle espressamente.
In tale ipotesi al segretario comunale compete un’indennità di direzione “ad personam”, nella misura determinata dalla giunta, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro.
3. Possono rivestire l’incarico di direttore generale:
– il segretario comunale;
– un dirigente interno in possesso dei seguenti requisiti:
– diploma di laurea;
– svolgimento di almeno 5 anni di incarichi dirigenziali con funzioni di coordinamento all’interno dell’ente;
– un soggetto esterno in possesso dei seguenti requisiti:
– diploma di laurea;
– curriculum professionale significativo per la copertura dell’incarico.
La ricerca dei candidati per l’assegnazione dell’incarico di direttore generale avviene per via diretta e può anche essere affidata a terzi qualificati.
4. Il direttore generale ha competenza ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di Governo dell’ente secondo le direttive impartite dal sindaco e sovrintende alla gestione dell’ente perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza.
5. Al direttore generale rispondono di dirigenti dell’ente, ad eccezione del segretario comunale, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, ai fini della realizzazione delle specifiche competenze espressamente previste dalla legge.
6. Qualora non venga nominato il direttore generale, ovvero non vengano affidati le funzioni al segretario generale, a quest’ultimo compete la funzione di coordinamento e sovrintendenza dell’attività dei dirigenti e ai dirigenti spetta l’attuazione degli indirizzi e dei programmi.
7. Al direttore generale competono:
a) l’attuazione degli indirizzi e degli obiettivi determinati dagli organi politici, avvalendosi dei responsabili dei settori e degli uffici;
b) la sovrintendenza in generale alla gestione del l’ente, perseguendo livelli ottimali di efficienza e di efficacia;
c) la proposta, al sindaco, dell’attribuzione e revoca degli incarichi di responsabili di area tanto ai dipendenti, quanto ai soggetti esterni;
d) la costituzione e la soppressione di unità di progetto;
e) le relazioni sindacali, secondo le procedure del contratto collettivo nazionale di lavoro e della contrattazione decentrata, nell’ambito delle direttive generali impartitegli dall’amministrazione;
f) la proposta di piano esecutivo di gestione di cui all’art. 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da sottoporre all’approvazione della giunta, in collaborazione con il sindaco ed avvalendosi dell’attività dei responsabili di area;
g) la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 197, comma 2, lett. a), del precitato decreto legislativo n. 267/2000;
h) supporto degli organi di Governo nella fase di definizione dei piani strategici, nella valutazione della congruenza tra obiettivi e risorse;
i) coordinamento della ideazione, dell’impostazione e della realizzazione dei progetti speciali che coinvolgono più ambiti e unità operative;
j) coordinamento della elaborazione delle proposte di budget preventivo per i centri di responsabilità e per progetti fondato sulle proposte dei dirigenti;
k) miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi e delle attività gestite in economia;
l) studio e proposizione di sistemi di pianificazione per il raggiungimento degli obiettivi indicati e per favorire la responsabilizzazione dei dirigenti e il processo della loro riqualificazione professionale;
m) svolgimento di qualunque altra attività necessaria per la realizzazione degli obiettivi assegnati d’intesa con il sindaco.
8. Il direttore generale, sulla base di un atto del sindaco, adotta gli atti di competenza dei dirigenti che, per qualsiasi ragione, non siano attribuiti o attribuibili alla responsabilità di un dirigente e hanno potere sostitutivo in caso di vacanza del posto o, previa diffida, nel caso di inerzia del dirigente di struttura apicale.
Art. 104
Il segretario comunale
1. Il segretario comunale, funzionario, dipendente dal l’apposita agenzia prevista dall’art. 17 della legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni e dal D.P.R. n. 465/47, è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente, secondo le modalità stabilite dalla legge.
2. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi del Comune in merito alla conformità dall’azione amministrativa, alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
3. Il segretario comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione. Può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente, esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto, dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco.
4. Il segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e dei responsabili dei servizi e ne coordina l’attività, salvo che il sindaco abbia nominato il direttore generale.
5. Su espressa attribuzione da parte del sindaco, che si avvale della facoltà di cui all’art. 51 bis, comma 4 della legge n. 192/90, introdotto dall’art. 6 della legge n. 127/97, e recepito dalla Regione siciliana con la legge regionale 7 settembre 1998, n 23, svolge le funzioni di direttore generale, rientrando nella sua competenza anche le attività gestionali, con connessa responsabilità per l’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 72 dell’art. 17 della legge n. 127/97.
6. Il segretario comunale, sulla base di un atto del sindaco, adotta gli atti di competenza dei dirigenti che, per qualsiasi ragione, non siano attribuiti o attribuibili alla responsabilità di un dirigente e a potere sostitutivo in caso di vacanza del posto o, previa diffida, nel caso di inerzia del dirigente di struttura apicale.
7. Al segretario comunale competono, in particolare, le seguenti funzioni:
a) compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi del l’ente, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti;
b) partecipazione con funzioni consultive, referenti, di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e di cura della relativa verbalizzazione: in virtù delle funzioni consultive e di assistenza attribuitegli, il segretario può intervenire sia nella fase procedimentale di formazione degli atti, sia nella fase decisionale a richiesta o di propria iniziativa, a proposito di tutti gli aspetti giuridici legati ad un più efficace raggiungimento del fine pubblico;
c) rogatorie di tutti i contratti dei quali l’ente è parte ed autentica di scritture private ed atti unilaterali;
d) espletamento di ogni altra funzione che gli è attribuita dallo statuto, dai regolamenti o dal sindaco.
8. Resta ferma la facoltà del sindaco di conferire al segretario ulteriori attribuzioni per temporanee esigenze organizzative, compatibilmente alla qualificazione professionale dello stesso e non implicanti conoscenze tecniche di settore.
9. Nel caso in cui non sia nominato il direttore generale, oltre ai compiti di cui al presente articolo, il segretario generale sovrintende e coordina l’attività dei dirigenti.
Art. 105
Il vice segretario comunale
1. Il Comune è dotato di un vice segretario con il compito di coadiuvare il segretario comunale nonché di sostituirlo per tutte le funzioni ad esso spettanti in base alla legge, allo statuto o ai regolamenti, nei casi di vacanza, di assenza o di impedimento.
2. Il vice segretario è un dirigente, ascritto alla categoria apicale dell’ente, nominato dal sindaco, con incarico a tempo determinato e rinnovabile, il quale conserva la direzione della struttura organizzativa cui è preposto.
3. Il dirigente cui è conferito l’incarico, di norma, è quello preposto alla direzione dell’area amministrativa. Questi, in ogni caso, dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
– diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche;
– avere maturato nell’espletamento di precedenti in carichi, anche esterni all’ente, le competenze professionali necessarie allo svolgimento dell’incarico.
4. Il sindaco, attribuisce incarico, sentito il segretario comunale per la valutazione della presenza dei requisiti suindicati.
5. Qualora, all’interno dell’ente, non siano riscontrabili professionalità idonee per il conferimento dell’incarico di vice segretario, il sindaco, sentito il segretario comunale, può conferire tale incarico a soggetto esterno all’ente, in possesso dei requisiti di cui al comma 3.
Art. 106
I dirigenti
1. I dirigenti sono i soggetti preposti alla direzione e coordinamento delle strutture di massima dimensione del l’articolazione della macrostruttura comunale.
2. Essi sono responsabili del conseguimento degli obiettivi generali assegnati alla struttura dagli stessi diretta e dell’andamento della stessa. I dirigenti assicurano, con autonomia operativa, negli ambiti di propria competenza e nel rispetto delle attribuzioni di loro competenza, l’ottimale gestione delle risorse loro assegnate per l’attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici; rispondendo, altresì, dell’esatto adempimento delle prestazioni e del raggiungimento de gli obiettivi programmati.
3. Compete al sindaco, all’assessore delegato al ramo ed alla giunta emanare direttive ai dirigenti, al fine del l’esercizio della funzione di verifica e controllo sugli atti aventi rilevanza esterna ed a rilevante contenuto di discrezionalità.
4. Spettano ai dirigenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’ente verso l’esterno, che la legge, lo statuto, o i regolamenti espressamente non riservino ad altri organi ed, in particolare:
a) l’adozione delle determinazioni a contrattare e relative procedure, ex art. 1, comma 1, lett. i) della legge regionale n. 48/91, come modificato dall’art. 13 della legge regionale n. 30/2000;
b) la presidenza delle commissioni di gara, la responsabilità delle procedure d’appalto, l’approvazione de gli atti di gara;
c) l’aggiudicazione e la stipulazione dei contratti;
d) il conferimento degli incarichi professionali (progettazione, direzione lavori, etc.);
e) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
f) gli atti di amministrazione e gestione del personale assegnato, con conseguente cura dell’affidamento dei compiti e verifica delle prestazioni e dei risultati;
g) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
h) l’emissione delle ordinanze, cosiddette ordinarie, di competenza;
i) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
j) l’espressione dei pareri di cui all’art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla legge regionale n. 48/91, sulle proposte di deliberazione che non siano mero atto di indirizzo;
k) l’attività propositiva di collaborazione e di supporto agli organi dell’ente, in particolare per quanto concerne la predisposizione degli atti di natura programmatoria;
l) la responsabilità la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale per l’emanazione del provvedimento amministrativo, ivi compresi i procedimenti per l’accesso, ai sensi della legge n. 10/91;
m) la responsabilità del trattamento dei dati personali ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni;
n) gli altri atti a loro attribuiti dallo statuto e dai regolamenti;
o) il coordinamento dell’attività dei responsabili dei servizi e degli uffici operanti all’interno della struttura direttiva e la vigilanza sulla regolarità e tempestività degli adempimenti;
p) l’esercizio del potere sostitutivo, in caso di inerzia nell’adozione di atti e/o procedimenti da parte dei responsabili dei servizi;
q) l’istruttoria e l’esecuzione delle deliberazioni di consiglio e di giunta e delle determinazioni ed ordinanze di competenza sindacale, ai sensi della legge regionale n. 10/91;
r) i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico – ambientale;
s) la designazione dei responsabili dei singoli procedimenti;
t) l’emanazione di direttive ed ordini di servizio;
u) la gestione del personale assegnato alle strutture di competenza;
v) l’indizione delle procedure concorsuali sulla base del programma di assunzione deliberato dalla giunta comunale; la responsabilità delle procedure concorsuali;
w) la stipula del contratto individuale di lavoro dei singoli dipendenti;
x) la comunicazione delle sanzioni, fino alla censura;
y) la concessione di ferie, permessi, recuperi ed aspettative;
z) la determinazione dell’orario di lavoro degli uffici della propria struttura;
aa) l’attribuzione di mansioni superiori.
5. Il grado di attribuzione dei compiti può essere modificato in relazione ai servizi svolti nell’ente ed agli obiettivi definiti dagli organi di governo, alle mutate esigenze di carattere organizzativo ed ai programmi dell’amministrazione.
Art. 107
Attività propositiva e di sub programmazione dei dirigenti
1. I dirigenti esplicano anche attività di natura propositiva. L’attività propositiva riguarda, tra l’altro:
a) il bilancio di previsione, la relazione previsionale e programmatica, il piano esecutivo di gestione e gli altri atti di programmazione, attraverso la proposta di programma operativo e gestionale da sottoporre alla giunta;
b) le proposte di deliberazione da sottoporre all’approvazione del consiglio e della giunta;
c) le proposte di modifica della dotazione di risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione;
d) la proposta di provvedimenti o atti amministrativi.
2. Ai dirigenti competono anche funzioni di programmazione di secondo livello o di sub programmazione, ovvero di definizione di progetti, in attuazione dei programmi deliberati dagli organi politici, da attuarsi attraverso il corretto utilizzo delle risorse assegnate.
Art. 108
Attività consultiva dei dirigenti
1. L’attività consultiva dei dirigenti si esplica attraverso:
a) l’espressione del parere di regolarità tecnica di cui all’art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, sulle proposte di deliberazione di competenza della giunta e del consiglio (ove l’istruttoria non sia stata assegnata al responsabile del procedimento);
b) l’espressione del parere di regolarità contabile sul le proposte di deliberazione di competenza di giunta e consiglio;
c) relazioni, pareri, consulenze in genere.
2. Destinatari dell’attività consultiva sono gli organi politici.
3. Il parere di regolarità tecnica afferisce:
a) alla correttezza e completezza dell’istruttoria;
b) alla verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia;
c) all’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’azione amministrativa dell’ente, nonché l’obiettivo specifico, indicati dagli organi politici.
4. Il parere di regolarità contabile riguarda:
a) la regolarità della documentazione;
b) l’esistenza del presupposto dal quale sorge il rapporto obbligatorio;
c) l’imputazione ad idoneo intervento di bilancio ed eventualmente al capitolo, ove adottato il piano esecutivo di gestione;
d) la capienza dell’intervento di bilancio ed eventualmente del capitolo;
e) la regolarità della proposta sotto ogni aspetto disciplinato da norme contabili e fiscali, nonché da regole di computisteria ragioneria ed economia aziendale;
f) la previsione delle eventuali spese di gestione derivanti da un investimento;
g) l’eventuale possibilità od obbligatorietà del recupero almeno parziale dei costi dall’utenza.
5. I pareri di cui all’art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, possono essere acquisiti anche in sede di conferenza di servizi.
Art. 109
Le collaborazioni professionali esterne
1. Ai sensi dell’art. 51, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche, come introdotto nella Regione siciliana dall’art. 1, lett. h), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successivamente modificato dall’art. 2, comma 3, della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, l’amministrazione comunale, può ricoprire con personale esterno i posti di qualifica apicale in caso di vacanza degli stessi, mediante contratto a tempo determinato di diritto privato, fermo re stando il possesso dei requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. L’amministrazione può, altresì, stipulare, al di fuori della dotazione organica, sulla base delle scelte programmatiche e tenuto conto delle risorse disponibili nel bilancio, contratti a tempo determinato per dirigenti, alte specializzazioni e funzionari di settore direttivi, nel limite massimo del 5% della dotazione organica complessiva dell’ente (art. 51, comma 5 bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall’art. 6, comma 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recepito dalla Regione siciliana con l’art. 2, comma 3, dalla legge regionale 7 settembre 1998, n. 23).
3. Per il conseguimento di specifici obiettivi predeterminati, previsti nei programmi amministrativi, ove non siano presenti all’interno dell’ente figure dotate di particolari ed elevate competenze tecnico-professionali, è possibile il ricorso a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, stipulando apposite convenzioni.
4. Il contratto determina la durata dell’incarico che comunque non può superare la durata del mandato del sindaco. Il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi stabilisce il contenuto obbligatorio del contratto.
Il contratto è risolto di diritto nei casi previsti dalla legge, nonché con provvedimento del sindaco per il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati. L’atto finale di risoluzione è preceduto da motivate contestazioni.
5. Il trattamento economico da corrispondere, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, su proposta del sindaco e sentito il segretario comunale, da una indennità “ad personam”.
Questa è commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.
6. Gli incarichi di chi al precedente articolo sono conferiti, con provvedimento del sindaco, a persone dotate di adeguata professionalità ed in possesso di idonei requisiti relativi al titolo di studio ed eventuale abilitazione previsti per l’accesso alla qualifica, documentati da apposito curriculum.
7. Gli incarichi possono essere revocati secondo le procedure e modalità previste per la nomina, in presenza di differenti scelte programmatiche definite dagli organi politici, con corresponsione di eventuale indennizzo.
Art. 110
Collaborazioni coordinate e continuative
1. L’ente può conferire, per esigenze cui non può fare fronte con il personale in servizio, incarichi per collaborazioni coordinate e continuative, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Tali incarichi possono essere conferiti ad esperti di provata esperienza, rilevabili da apposito curriculum professionale.
3. Il contratto, da stipularsi con il soggetto incaricato, deve prevedere: la durata, il luogo, l’oggetto ed il compenso della collaborazione professionale.
Art. 111
Conferimento di incarichi a dipendenti di amministrazioni pubbliche
1. Nel caso di incarichi di collaborazione affidati a di pendenti di amministrazioni pubbliche è necessario, oltre alle condizioni dei precedenti articoli, acquisire preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.
Per detti incarichi devono essere osservate le disposizioni di cui all’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 112
Nucleo di valutazione
1. La valutazione dell’attività dirigenziale è affidata al nucleo di valutazione.
2. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, definisce le procedure di nomina, la composizione, la durata in carica, l’attività e le funzioni del nucleo di valutazione.
Pagina aggiornata il 16/11/2024