Capo I
La partecipazione popolare
Art. 53
La partecipazione dei cittadini all’amministrazione comunale
Il Comune informa la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini, sia singoli che associati, garantendone in modi e con strumenti idonei, l’effettivo esercizio del diritto di udienza per la tutela di situazioni giuridiche soggettive e di interessi collettivi incidenti nella sfera di competenza comunale e nell’ambito del proprio territorio.
Il Comune assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione della attività amministrativa o su temi specifici aventi interesse rilevante per la comunità.
A tal fine il Comune promuove:
a) organismi di partecipazione dei cittadini al l’amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione;
b) lo svolgimento di riunioni e di assemblee, mettendo a disposizione dei cittadini, gruppi e organismi sociali che ne facciano richiesta, strutture o spazi idonei;
c) la più ampia informazione dei cittadini sulla propria attività tenuto anche conto delle categorie e delle fasce di utenza, e con particolare riguardo al bilancio di previsione, al conto consuntivo, ai programmi dell’ente agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica alle valutazioni di impatto ambientale delle opere pubbliche, ai regolamenti e comunque alle iniziative che attengono ai rapporti tra Comune e cittadini. Il Comune a tal fine può avvalersi di proprie pubblicazioni periodiche e di iniziative informatiche attraverso quotidiani ed emittenti radio-televisive e altri organi di informazione.
Art. 54
Organismi di partecipazione e rapporti con il Comune
Il Comune favorisce la formazione di iniziative autonome tese alla costituzione di organismi di partecipazione dei cittadini, anche su base di quartiere, frazione o di particolari interessi sociali.
L’amministrazione comunale intende instaurare un rapporto di collaborazione con tutte quelle associazioni od enti che si interessano di attività culturali, patriottiche e di servizi socio assistenziali relativi a minori, handicappati, anziani, disabili, tossicodipendenti ed altre fasce ad elevato rischio soggettivo e sociale previste dalle leggi in materia.
A tale scopo istituisce le seguenti consulte: problematiche giovanili, sport e tempo libero, scolastica, anziani, commercianti, artigiani, associazioni culturali e pari opportunità.
Tali consulte sono costituite con riferimento ad interessi diffusi e/o all’interesse diretto delle professioni, delle arti e dei mestieri e delle relative associazioni nonché dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.
L’attività delle consulte è determinata da apposito regolamento.
Le consulte acquistano valore consultivo sulle questioni di rilevante interesse per la comunità cittadina.
I pareri delle consulte debbono essere definitivi per iscritto ed entro i termini fissati dal regolamento.
Art. 55
Rapporti con le associazioni
Il Comune di Aci Catena sostiene e valorizza le libere forme associative, presenti nel suo territorio, quali strumenti di formazione dei cittadini, nell’esercizio del diritto affermato dall’art. 38 della Costituzione.
Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, il Comune:
a) sostiene le attività e i programmi dell’associazionismo, anche mediante la stipulazione di convenzione per la loro attuazione; il patrocinio diretto o con fondi finalizzati;
b) favorisce la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari interessanti l’associazionismo;
c) garantisce la presenza di rappresentanti delle li bere forme associative negli organismi consultivi e di partecipazione istituiti dal Comune stesso;
d) mette a disposizione delle libere forme associative aventi sede nel territorio comunale le strutture e le attrezzature occorrenti per l’organizzazione e manifestazioni, e per consentire l’incontro dei rappresentanti delle varie associazioni abilitate alla partecipazione, al fine di dibattere aspetti di interesse comune;
e) consulta le libere forme associative nelle specifiche materie riflettenti le loro finalità sociali;
f) affida ad associazioni ed a comitati appositamente costituiti l’organizzazione di manifestazioni; nel caso di assegnazione di fondi finalizzati il relativo rendiconto della spesa viene approvato dalla giunta.
Gli interventi di cui sopra hanno luogo nei confronti di libere forme associative che presentino i seguenti requisiti: eleggibilità delle cariche, volontarietà della adesione e del recesso dei membri, assenza di fini di lucro, pubblicità degli atti e dei registri, perseguimento di scopi coincidenti con quelli del Comune, di pubblica utilità o di interessi diffusi, espletamento di attività rilevanti nel Comune.
Le libere associazioni, per poter fruire del sostegno del Comune di Aci Catena, debbono farne richiesta, presentando oltre la domanda anche lo statuto e l’atto costitutivo, nelle forme regolamentari.
Le libere forme associative comprendono le associazioni di tutela dei diritti dei cittadini, le associazioni del volontariato, le associazioni dei portatori di handicap, le associazioni della tutela della natura dell’ambiente, le associazioni ed organismi scientifici, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico, le associazioni dei giovani, degli anziani, ed ogni altra libera forma associativa del comitato che abbia le caratteristiche indicate al presente comma.
Un’apposita commissione, istituita con determinazione del sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, e formata da consiglieri comunali e da funzionari dell’ente, è preposta ad organizzare i rapporti fra gli organi del Comune e le associazioni dei cittadini. Essa provvede alla registrazione in appositi albi delle associazioni ed organizzazioni che ne fanno richiesta previa verifica del possesso dei requisiti stabiliti dallo statuto e dal regolamento.
Per ottenere l’iscrizione all’albo le associazioni e le altre libere forme associative dovranno assicurare la rispondenza dei propri fini a quelli del Comune, la rappresentatività degli interessi dei cittadini locali, la strutturazione democratica della partecipazione degli iscritti e delle forme di decisione.
Relativamente alle questioni concernenti attività assistenziali, culturali e patriottiche riferite alle vittime civili di guerra, il Comune riconosce quale interlocutrice l’associazione nazionale vittime civili di guerra e l’associazione nazionale dei combattenti e reduci.
Art. 56
La conferenza dei servizi pubblici comunali
Il sindaco indice annualmente una conferenza dei servizi pubblici comunali invitando i rappresentanti del le associazioni di categoria a carattere economico, artigianale, turistico, commerciale, professionale, culturale aventi struttura organizzativa nel territorio comunale e con le organizzazioni sindacali territoriali riconosciute.
A tale conferenza parteciperanno il difensore civico e il direttore generale e potranno intervenire gli assessori e i consiglieri comunali.
La conferenza dei servizi, avviata a cura del sindaco che anche la conclude, fa il bilancio dell’andamento della qualità, quantità, efficienza ed efficacia dei servizi, formulando idonee soluzioni per il miglioramento di essi.
L’amministrazione in tale sede provvede alla verifica circa il funzionamento dei servizi dal punto di vista della loro rispondenza alle aspettative dei cittadini nonché dell’efficienza ed economicità.
I risultati di tali verifiche devono essere forniti, oltre che ai cittadini in generale, anche ai lavoratori e alle loro organizzazioni per garantire l’esercizio del diritto alla contrattazione.
Il “difensore civico” ha l’obbligo nell’occasione di svolgere una propria relazione evidenziando eventuali abusi, carenze, disfunzione dei servizi.
Il direttore generale relazionerà sull’adeguatezza della struttura amministrativa ai programmi dell’amministrazione in vista della loro rispondenza alle aspettative dei cittadini proponendo i necessari provvedimenti.
Le associazioni dell’utenza e le organizzazioni sindacali riconosciute partecipano con proprie relazioni scritte ad effettuare valutazioni e proposte.
Le risultanze della conferenza sono esaminate dal consiglio comunale su proposta della giunta per eventuali decisioni di merito.
Art. 57
La partecipazione alla gestione dei servizi sociali
Qualora il Comune, ai fini della gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, costituisca “l’istituzione” quale organismo strumentale dotato di autonomia gestionale, può coinvolgere nella gestione di tale istituzione anche associazioni aventi statutariamente fini analoghi a quelli della istituzione comunale e le organizzazioni degli utenti.
La gestione può altresì avvenire con la partecipazione nel consiglio di amministrazione di alcuni membri designati alle associazioni e dagli utenti, aventi i requisiti riscontrati dal Comune stesso sulla base di apposito regolamento.
Art. 58
Commissione della pari opportunità
Il Comune assume la parità dei diritti uomo-donna come fondamento della propria azione.
Il Comune istituisce una commissione delle pari opportunità della quale fanno parte di diritto le elette nel consiglio comunale.
Le modalità di costituzione, di funzionamento e di compiti di tale commissione sono disciplinati dal regolamento.
Alla commissione vanno trasmessi i provvedimenti ed i documenti dell’amministrazione, in modo da favorire gli scopi istituzionali della stessa, agevolandone con strumenti idonei il funzionamento.
Art. 59
L’azione popolare
I cittadini, singoli e organizzati, possono far valere innanzi alle giurisdizioni amministrative le azioni e i ricorsi che spettano al Comune di Aci Catena.
Il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l’azione o il ricorso.
L’azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative, nel caso che la giunta municipale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell’ente.
La giunta municipale, ricevuta notizia dell’azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell’interesse dell’ente, entro i termini di legge.
A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l’attore non abbia un interesse nella vertenza, nel qual caso l’azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare.
Ove la giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell’azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l’azione.
Nel caso che non ritenga sussistere elementi e motivi per promuovere l’azione di tutela degli interessi predetti lo fa constatare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.
Capo II
La consultazione dei cittadini
Art. 60
Forme di consultazione
Il Comune organizza la consultazione dei cittadini anche in forme differenziate ed articolate. Le forme della consultazione devono garantire in ogni caso la libertà di espressione dei partecipanti. Gli organi comunali possono promuovere forme di consultazione ogni volta che lo ritengano opportuno.
La consultazione può essere effettuata sia mediante indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte sia con la distribuzione agli interessati di questionari, nei quali viene chiesto con semplicità e chiarezza l’espressione di opinioni, pareri e proposte.
Il consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuati attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono interessi specifici.
Il Comune promuove l’acquisizione di pareri della cittadinanza in generale o delle organizzazioni di categoria, dei sindacati dei lavoratori, delle associazioni, delle cooperative e di qualsiasi altra alla formazione economica o sociale, anche su specifica loro richiesta, in materie di esclusiva competenza locale.
La consultazione deve comunque aver luogo su progetti di piano regolatore generale, piani commerciali, piano del traffico e loro varianti, bilanci, strategie, studi e sperimentazioni e comunque su materie di esclusiva competenza locale.
Art. 61
Istanze – Petizioni – Proposte
Per la migliore tutela delle situazioni giuridiche soggettive e degli interessi collettivi i cittadini, singoli o associati, possono presentare agli organi comunali istanze, petizioni e proposte vertenti su aspetti che riguardino l’azione amministrativa del Comune e la tutela di interessi collettivi.
Le organizzazioni associative possono inoltre chiedere informazioni su provvedimenti di loro interesse.
Alla raccolta, registrazione e smistamento delle istanze, petizioni e proposte provvede il servizio comunale competente.
Ai fini della presente normativa si devono intendere per:
a) istanza: domanda rivolta al Comune diretta ad iniziare un procedimento;
b) petizione: manifestazione di opinione, invito, vo to o mozione;
c) proposta: prospettazione di soluzioni, di interpretazioni, di indirizzi nell’attività politico-amministrativa.
Le istanze, petizioni e proposte sono rivolte al sindaco e contengono, in modo chiaro ed intelligibile la questione che viene posta o la soluzione che viene proposta e la sottoscrizione dei presentatori, il recapito degli stessi.
Il servizio comunale rilascia senza spese al consegnatario copia dell’istanza, petizione o proposta previa apposizione del timbro di arrivo.
L’amministrazione ha 30 giorni di tempo per esaminare l’atto e far conoscere il proprio intendimento in merito, o i motivi di un eventuale ritardo di esame.
Art. 62
Iniziativa popolare
L’iniziativa popolare nei confronti dell’Amministrazione può essere esercitata da 1/10 degli elettori del Comune, con firma autenticata nei modi di legge.
Il suddetto quorum di elettori può avanzare iniziative per l’adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette entro 30 giorni successivi al responsabile del servizio per l’adozione nei modi e forme di legge.
Il responsabile del procedimento deve sentire i proponenti dell’iniziativa entro 30 giorni successivi alla istruttoria della proposta.
Tra l’amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere ad accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l’iniziativa popolare.
La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso e motivato.
Capo III
I referendum comunali
Art. 63
Ruolo del referendum
Il referendum consultivo, è l’istituto con il quale tutti gli elettori del Comune di Aci Catena sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento, escluse le materie elencate negli articoli seguenti del presente statuto, relativi all’amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui proposti assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell’interesse prevalente della comunità.
L’istituto dei referendum viene adottato quale strumento consultivo formale dell’intero corpo elettorale, su questioni interessanti la generalità della collettività cittadina, aventi notevole rilievo e alto contenuto di conseguenze operative.
Art. 64
Indizione del referendum
I referendum consultivi sono indetti per deliberazione del consiglio comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. Il sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal regolamento.
I referendum consultivi sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno 1/10 degli elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 1° gennaio dell’anno nel quale viene presentata la richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al sindaco.
La deliberazione consiliare o l’istanza di 1/10 degli elettori del Comune che richiede il referendum consultivo deve indicare il quesito in maniera chiara, semplice ed univoca.
Art. 65
Tipo di referendum
Il referendum deliberato dal consiglio comunale o richiesto da 1/10 degli elettori, può essere svolto:
a) prima di procedere all’approvazione di provvedimenti comunali, con carattere di consultazione preventiva;
b) dopo l’approvazione di atti deliberativi da parte degli organi comunali, con carattere di consultazione successiva.
In entrambi i casi gli organi comunali nell’adottare i provvedimenti conseguenti devono adeguatamente motivare le decisioni assunte a seguito dei referendum.
Il carattere consultivo del referendum è comunque garantito dal fatto che l’esito della consultazione non pone l’obbligo agli organi elettivi di conformarsi al risultato del voto elettorale espresso.
Art. 66
Materie ammissibili a referendum
L’oggetto del referendum deve rientrare fra le materie di esclusiva competenza locale; le seguenti materie non possono costituire oggetto di consultazione referendaria:
a) regolamenti vincolati;
b) tributi comunali;
c) tariffe dei servizi pubblici;
d) attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
e) argomenti già oggetto di referendum indetto nel l’ultimo quinquennio;
f) disciplina dello stato giuridico ed economico e delle assunzioni di personale, piante organiche del personale e relative variazioni;
g) designazione e nomine di rappresentanti;
h) bilancio preventivo ed il rendiconto della gestione;
i) piano regolatore generale e studi urbanistici;
j) gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze.
Art. 67
Richiesta di referendum
La richiesta contiene il quesito che si vuole sottoporre alla popolazione, esposto in termini chiari ed intelligibili e si conclude con la sottoscrizione dei richiedenti, con l’indicazione del loro nominativo e del loro indirizzo.
Le firme dei richiedenti, da apporre su modelli appositamente predisposti, devono essere autenticate nei modi di legge.
Art. 68
Ammissione della richiesta
L’ammissione della richiesta referendaria sia riguardo all’ambito della materia cui si riferisce il quesito ed alla sua chiarezza ed intelligibilità, sia riguardo al numero, la qualificazione e la riconoscibilità dei sottoscrittori è rimessa al giudizio di una commissione di garanti composta dal segretario generale, dall’avvocato del Comune, dal difensore civico e da 3 membri iscritti all’albo degli avvocati da almeno 10 anni.
La predetta commissione è costituita entro trenta giorni dalla data del provvedimento del sindaco di indizione del referendum.
I 3 membri iscritti all’albo degli avvocati sono eletti dal consiglio comunale con voto limitato ad uno previa designazione da parte del sindaco sentiti i capigruppo consiliari.
Il consiglio nomina anche tre garanti supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento. La commissione dei garanti per il referendum è presieduta dal segretario generale. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente comunale designato dal segretario generale.
Qualora la richiesta fosse ad iniziativa popolare è in facoltà del comitato promotore di procedere a richiedere alla commissione dei garanti un preventivo giudizio di ammissibilità del quesito relativamente all’ambito locale della materia ed alla sua formulazione.
A tal uopo è necessario che la richiesta sia sottoscritta da almeno 1/20 del numero di elettori necessari per la definitiva ammissione del referendum.
Il comitato promotore è soggetto legittimato ad esercitare i poteri di controllo sulle procedure di svolgimento del referendum.
La decisione definitiva sull’ammissibilità della richiesta referendaria spetta al consiglio comunale.
Art. 69
Modalità di svolgimento
La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto e segreto, al quale partecipano gli iscritti alle liste elettorali del Comune.
I referendum sono convocati dal sindaco, devono ave re per oggetto materie di esclusiva competenza locale, non possono aver luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto e si svolgono con l’osservanza delle modalità stabilite dal regolamento.
L’esito del referendum è proclamato e reso noto dal sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.
Il referendum è valido se alla votazione ha partecipato almeno la metà più uno degli elettori aventi diritto ed il quesito è approvato se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
Art. 70
Periodo di svolgimento
I referendum consultivi vengono effettuati insieme, una volta l’anno nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre, non in coincidenza con altre operazioni di voto.
Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del consiglio comunale non può essere indetto il referendum.
Qualora vengano ammesse o deliberate più richieste di referendum, lo svolgimento di essi si effettua cumulativamente nel periodo sopraindicato.
Art. 71
Operatività del referendum
Entro 15 giorni dalla proclamazione del risultato del referendum, il consiglio comunale o la giunta municipale, a seconda delle competenze, prendono atto dell’esito referendario e adottano i provvedimenti consequenziali, se alla consultazione abbia partecipato la metà più uno degli aventi diritto.
Il mancato recepimento dell’indicazione risultante nella consultazione referendaria, deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati.
Nel caso in cui il risultato referendario è valido il consiglio comunale o la giunta municipale, a seconda del le proprie competenze, non possono assumere decisioni contrastanti con esso nei successivi cinque anni.
Art. 72
Indirizzi regolamentari
Il procedimento relativo alla consultazione referendaria viene regolato, in apposita sezione, dal regolamento degli istituti di partecipazione, secondo i principi contenuti nei precedenti articoli e con i seguenti criteri.
La consultazione si effettua durante una sola giornata festiva. L’apertura dei seggi durante la votazione ha una durata ininterrotta di 12 ore.
Lo spoglio delle schede deve terminare nella stessa giornata della votazione. Possono svolgersi contemporaneamente più consultazioni referendarie locali.
La pubblicizzazione adeguata della consultazione e del contenuto sostituisce la stampa e la consegna dei certificati elettorali. La partecipazione alla votazione è attestata con l’apposizione della firma dell’elettore sulla lista sezionale.
La normativa regolamentare deve disciplinare le modalità operative di svolgimento dei referendum al fine di ridurre le spese organizzative, ottimizzare l’allestimento dei seggi, semplificare le operazioni elettorali, accorpare i luoghi di riunione.
Capo IV
Modalità di partecipazione
Art. 73
Diritto di accesso di informazione
Tutti gli atti dell’amministrazione comunale sono pubblici. Sono riservati gli atti che disposizioni giuridiche ne vietano l’esibizione anche temporanea sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell’attività amministrativa, conformemente a quanto stabilito dal regolamento.
Il regolamento disciplina le modalità dell’esercizio del diritto di accesso da parte dei cittadini agli atti in possesso dell’amministrazione, nonché il rilascio di copie di atti amministrativi e documenti con pagamento dei soli costi di produzione e dei diritti di segreteria.
In caso di diniego da parte del funzionario che ha in deposito l’atto l’interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al segretario generale del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, con l’indicazione esplicita delle disposizioni giuridiche che impediscono la divulgazione dell’atto richiesto.
Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all’interessato.
Le ordinanze, le delibere, le determinazioni, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione all’albo pretorio.
La pubblicazione degli atti del Comune, tranne quelli riservati, viene effettuata mediante affissione all’albo pretorio del Comune e, secondo quanto previsto dal regolamento in appositi spazi idoneamente individuati dall’ufficio tecnico comunale di concerto con il comando di polizia municipale. L’avvenuta pubblicazione è certificata dal segretario generale, su attestazione del messo comunale.
Il Comune assicura l’accesso alle strutture ed ai servizi comunali alle associazioni di partecipazione e di volontariato che ne facciano motivata richiesta.
E’ istituito l’ufficio per le relazioni con il pubblico (URP) in conformità all’art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, per assicurare ai cittadini i diritti di accesso e di informazione, assumendo ogni iniziativa utile per farli conoscere ai cittadini e rendere note le modalità per esercitarli.
Art. 74
Istanza
Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa.
La risposta dell’interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall’interrogazione.
Pagina aggiornata il 12/11/2024